Superbonus Fiscale 110% - Gestione Immobili | Amministratore di Condominio | AMAMI

Amministrazione Manutenzione Milano
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Via San Gerolamo 3
20022 - Castano Primo (MI)
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SUPERBONUS FISCALE 110%
Il super bonus e le responsabilità dell’amministratore condominiale.
di Avvocato Simonetta Intonato
Introdotto come strumento per dare impulso all'economia italiana e per favorire il rinnovamento di strutture spesso fatiscenti e non rispettose della normativa attualmente vigente sulla sicurezza e sul risparmio energetico, il Superbonus, previsto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), consente di accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% per l'efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
È possibile usufruire del bonus secondo due modalità alternative. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi ammessi possono:


  • sfruttare lo sconto direttamente, anticipando l’importo e poi ottenendo il rimborso;
  • beneficiare di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • cedere un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il Superbonus è usufruibile anche dai condomìni, i quali possono avvantaggiarsene per lavori inerenti le parti comuni dell'edificio. La decisione di avvalersene spetta all'assemblea ma la maggior parte degli oneri ricade sull'amministratore, il quale è chiamato a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, nonché a fornire ogni documentazione necessaria.
Il principale adempimento fiscale a cui è tenuto l'amministratore per poter accedere al Superbonus per i condomìni dal medesimo amministrati è l'invio telematico della comunicazione delle spese.
L'art. 1130, comma primo, numero 5, del codice civile stabilisce chiaramente che l'amministratore deve eseguire gli adempimenti fiscali inerenti al condominio.
Pertanto gli competeranno anche quelli riguardanti il Superbonus, cioè l'accesso alla detrazione al 110% per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Come previsto per la generalità delle spese relative agli interventi su parti comuni condominiali, anche per gli eventuali lavori (trainanti e trainati) previsti dal Decreto Rilancio per il Superbonus, l'amministratore di condominio sarà tenuto all'invio telematico della comunicazione delle spese, al fine di consentire al condominio di poter fruire della detrazione fiscale e della determinazione dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
L'invio telematico delle spese sostenute dai condòmini è uno degli adempimenti a carico degli amministratori di condominio che, come altri professionisti ed imprese, devono trasmettere le informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Si tratta peraltro di un adempimento cui gli amministratori sono tenuti dal 2017: in tutti i condomini in cui sono stati realizzati interventi di riqualificazione e risparmio energetico, è infatti previsto l'obbligo a carico dell'amministratore condominiale di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori effettuati.
Al riguardo, si segnala la costante giurisprudenza, secondo cui l'amministratore condominiale risponde per eventuali perdite del beneficio fiscale non fruito, qualora sia acclarata la propria responsabilità (ex plurimis, Cass. Civ. 26 settembre 2017, n. 22343).
Peraltro tra le novità introdotte dal Decreto Rilancio come abbiamo anticipato sopra spicca  la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In questo caso l’amministratore condominiale sarà tenuto a trasmettere dal 15 ottobre 2020 (ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa)  la comunicazione per esercitare l'opzione con le modalità attuative dell'art. 121 del Decreto Rilancio specificate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento dell'8 agosto 2020.
Tale provvedimento ha approvato il modello di comunicazione da inviare all'Agenzia dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante.
La comunicazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari autorizzati, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall'amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare l'amministratore del condominio (condominio con meno di otto condomini) e i condòmini non abbiano provveduto alla nomina di cui si tratta, la comunicazione per esercitare l'opzione dovrà essere trasmessa da uno dei condòmini a tal fine incaricato.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 specifica altresì che, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, qualora i dati della cessione non siano già indicati nella delibera condominiale, il condomino beneficiario della detrazione che ceda il credito dovrà  comunicare tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.
Nei casi di cessione del credito da parte del condòmino per interventi sulle parti comuni condominiali, come precisato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'invio telematico andrà’ obbligatoriamente eseguito da chi rilascia il visto di conformità.
Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati saranno comunicati al condomino incaricato di inviare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.
Tra i doveri dell'amministratore vi è inoltre quello di  effettuare i pagamenti a favore delle imprese incaricate di realizzare gli interventi rientranti nel Superbonus.
Si tratta di un aspetto notevole, in quanto il mancato rispetto delle condizioni e delle scadenze comporta la perdita del beneficio fiscale.
Anche in tali casi, poiché il condominio affida all'amministratore il mandato di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori, ricade sull'amministratore non solo l'onere di eseguire in concreto il versamento ma anche di effettuarlo nel più rigoroso rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero degli immobili (cfr. Cass., ord. 4 marzo 2020, n. 6086).
Altro aspetto fondamentale è  la certificazione che l'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, dovrà fornire per poter accedere ai benefici del Superbonus, soprattutto qualora si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Più precisamente, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, l'amministratore dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Ricordiamo che il visto di conformità va rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto:
  • per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Per le concrete modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative, si è ancora in attesa del decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  • per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi.
Anche in questo caso i professionisti incaricati devono altresì attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
L’Agenzia delle Entrate controllerà dettagliatamente eventuali violazioni delle richieste del superbonus 110%. Il Fisco  potrà effettuare le verifiche sulle cartelle dei contribuenti anche fino a otto anni.
Più specificatamente l’Agenzia delle Entrate valuterà con particolare attenzione le opzioni per la cessione e lo sconto in fattura: il fornitore che illegittimamente abbia applicato lo sconto o i cessionari che abbiano acquistato il credito d’imposta potrebbero anche incorrere in sanzioni serie e in caso di concorso nella violazione, il fornitore o cessionario compiacente parteciperebbe in modo solidale.
La misura sanzionatoria va dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati.
Peraltro sebbene l’Agenzia delle Entrate di norma si occupi di effettuare controlli di natura prevalentemente documentale, per quanto attiene alle agevolazioni legate al superbonus le indagini non saranno limitate a verifiche fiscali e, per situazioni particolarmente sospette, l’Agenzia delle Entrate inoltrerà gli atti alle Procure.
I magistrati avranno poi il compito di indagare sull’eventuale reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.
Una volta controllata la posizione e rilevato il mancato possesso anche di parte dei requisiti, il Fisco procedera’ al recupero dell’importo equivalente e coloro che avranno goduto illegittimamente degli incentivi dovranno corrispondere la somma portata in detrazione, maggiorata di interessi e sanzioni.

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